Gli elementi da determinare per studiare l’operatività della garanzia che andiamo a ricercare con la polizza sono:
- cosa assicurare
- per quanto tempo
- per quali rischi assicurare
- limite dell’indennizzo.
L’origine dell’interesse assicurativo risiede nel contratto di logistica che stabilisce: chi, per quale somma e per quanto tempo, dovrà assicurare le merci. Ecco alcune clausole che consiglio di adottare - previo consulto legale – per delimitare il rischio da assicurare.
Clausola per assicurazione a carico del committente o proprietario delle merci
Il committente (proprietario delle merci) provvede ad assicurare, a sua cura e spese, le merci affidate al depositario (operatore logistico), contro ogni e qualsiasi danno e per i massimali da lui ritenuti congrui e opportuni a coprire i propri rischi.
Tale polizza prevede atto di rinuncia alla rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’operatore (1916 CC). Inoltre, il committente dichiara di:
- rinunciare a rivalersi nei confronti dell’operatore per qualsiasi somma non indennizzata dalla predetta polizza
- rimborsare all’operatore le spese di demolizione e sgombero e discarica dei residuati del sinistro che ha colpito le proprie merci
- rimborsare all’operatore tutte le somme che verranno addebitate allo stesso per danni causati a terzi dall'incendio delle merci del committente.
Con questa clausola l’operatore rimane comunque esposto per il “danno indiretto” che il committente potrebbe reclamare e la rivalsa in “colpa grave” che l’assicuratore del committente potrebbe nel caso in cui venisse accertata tale circostanza a carico dell’operatore.
Clausola per assicurazione a carico del depositario o operatore di logistica
Il committente conferisce incarico all’operatore di provvedere alla copertura assicurativa delle merci contro i rischi di: incendio, bagnamento, furto, rapina, ecc. Tale assicurazione dovrà essere stipulata per un determinato massimale, che si intenderà come somma assicurata.
Il committente dichiara di rinunciare a rivalersi nei confronti dell’operatore per qualsiasi somma non indennizzata dalla predetta polizza, salvo il caso di dolo.
Con questa clausola, l’operatore rimane comunque esposto per le conseguenze dell’errata indicazione della somma da assicurare (1907 CC – assicurazione parziale). Vale a dire che al momento del sinistro, il valore delle merci in deposito era superiore alla somma assicurata indicata in polizza.
Responsabilità e assicurazione
Per risolvere i problemi che possono emergere utilizzando le due clausole sopra riportate (danni indiretti, colpa grave, assicurazione parziale), consiglio di aggiungere nel contratto di logistica sempre e comunque la seguente clausola:
«È stabilito tra le parti che la responsabilità del depositario, per ogni tipo di danno diretto e/o indiretto ed anche per colpa grave dell’operatore, conseguente alla perdita o distruzione delle merci tenute in custodia, non potrà in alcun caso superare la somma di €:………»
Questo fornirà la possibilità di stipulare la polizza:
- senza dover far fronte agli effetti della regola proporzionale ( art. 1907 cc)
- prevedendo garanzia anche per il caso di colpa grave dell’operatore logistico
- assicurando il giusto massimale per il rischio indiretto causato al committente (che dovrà in ogni caso dimostrare).
Programma di copertura completo
Il programma di Copertura Assicurativa Completo delle merci tenute in custodia, può essere quindi realizzato solo con una polizza nella quale l’operatore logistico è il contraente.
Le clausole del contratto di assicurazione devono essere opportunamente personalizzate, ma concettualmente, il sistema di copertura ideale è quello che:
- viene realizzato dopo accurata analisi degli obblighi di legge in tema di responsabilità del depositario e del vettore e degli impegni contrattuali assunti con il cliente
- prevede nell’oggetto della garanzia, la precisa descrizione del rischio
- prevede, come somma assicurata, l’effettiva esposizione, ragionevolmente ed obbiettivamente prevedibile, per legge o per contratto
- copre, anche, i rischi di colpa grave dell’assicurato suoi rappresentanti e procuratori; dolo e/o colpa grave dei dipendenti dell’assicurato e preposti
- copre il danno indiretto per interruzione di esercizio subito dall’operatore logistico in conseguenza di un incendio o altro rischio assicurabile.
Infine, e questo è l’aspetto più importante, il sistema di copertura ideale viene sottoscritto nella piena conoscenza dei termini della garanzia prestata e dei relativi limiti di indennizzo.
Tecnicamente il programma assicurativo dei rischi gravanti sulle merci tenute in custodia, deve, almeno, garantire la copertura per:
- la perdita o danno delle merci di terzi, sia durante il deposito che durante il trasporto
- le responsabilità dell’operatore per legge o per contratto
- il danno patrimoniale causato al cliente per errori omissioni commessi durante l’esecuzione del contratto di deposito o logistica e trasporto
- far fronte a rivalse e ricorso terzi
- rimborsare i costi e le spese sostenute per rimozione e smaltimento residui del sinistro, danni indiretti per mancato utilizzo delle strutture, le maggiori spese da sostenere per il proseguimento della attività dopo il sinistro
- l’inquinamento
- la tutela legale.
La complessità della materia “responsabilità ed assicurazione”, non consente all’operatore logistico, di affrontare la controparte (cliente ed assicuratore) senza la consulenza ed assistenza di consulenti legali esperti della materia e di intermediari assicurativi riconosciuti dal mercato come “specialisti del ramo trasporti e logistica”. In ogni caso è opportuno procedere, periodicamente, alla verifica dello stato e validità delle programma assicurativo in atto.
Franco Larizza