Termini di responsabilità del Terminalista o Consolidatore o Depositario

Alla base di tutto, salvo deroghe, ci sono il Risarcimento per fatto illecito ex art 2043 CC, le Responsabilità contrattuali ex art.1218 CC, il Contratto di deposito ex art 1766 CC e il Deposito nei magazzini Generali ex art. 1787 CC.

Normativa di riferimento

Tipo Attività

Limite di indennizzo

Legge di riferimento

Giacenza in Deposito

Il Codice civile non prevede alcun limite di responsabilità , per cui il depositario risponde per l’intero valore della merce

Responsabilità contrattuali (ex art.1218 CC)

Contratto di deposito (ex art 1766 CC)

Diligenza nella custodia (ex art 1768 CC)

Risarcimento per fatto illecito  (ex art 2043 CC)

Danno cagionato dalle cose in custodia  (ex art. 2051 CC)

 

Giacenze in Transito

Valgono i limiti del rispettivo trasporto

 

In base all’art. 2051 c.c.: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Diligenza nella custodia ex art 1768 CC: il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.